Novità: etichetta nutrizionale e degli ingredienti

Novità: il 2023 è un anno importante per l’etichettatura dei vini compresi gli aromatizzati con l’introduzione dell’etichetta nutrizionale e degli ingredienti.

L’argomento è stato oggetto di un convegno su “Novità sulla etichettatura dei vini” organizzato ad Asti da OICCE.

Le novità:

  • dall’8 dicembre 2023 è obbligatorio inserire il contenuto calorico e l’elenco degli ingredienti (etichetta nutrizionale e degli ingredienti),
  • la possibilità, nei limiti stabiliti dai Regolamenti, di apporre sull’etichetta fisica (retro-etichetta) un QR code o un URL (sito internet) da cui il consumatore, con la scansione, possa leggere tutte le informazioni.

La possibilità della etichetta virtuale è già realtà per l’etichetta ambientale, obbligatoria dal 1° gennaio.

 Le novità sulle etichette: il QR code

Il legislatore precisa che: “Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all’etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell’8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte” (Art. 5 par. 8 Reg. 2021/17).

Le informazioni sull’etichetta nutrizionale e degli ingredienti possono essere stampate sull’etichetta fisica oppure fornite in via virtuale “a mezzo elettronico” (QR code o URL) con alcune eccezioni:

  • il valore nutrizionale e le sostanze che provocano reazioni allergiche e intolleranze devono essere sempre dichiarate in etichetta;

e limiti:

  • le etichette elettroniche non possono contenere informazioni destinate a scopi di vendita, di marketing e non possono tracciare e raccogliere dati dell’utente.
Precisazione sul QR code del dott. Ignacio Sànchez Recarte – CEEV su QR-Code nel corso del Convegno OICCE
“Sull’etichetta possono essere presenti uno o più QR code, ma se ci saranno più QR code verrà richiesta di una notifica indicante quali QR code riportano i valori nutrizionali e gli ingredienti”.
Ha inoltre, paventato:  “il rischio reale è la revisione della normativa nel 2024-25 e se noi non siamo seri sulla maniera di comunicare i dati … fra due anni, quando verrà la revisione della normativa, c’è la possibilità di perdere l’opportunità del digitale … I governi di diversi paesi tra i quali quello tedesco non sono convinti dell’opportunità di utilizzare una piattaforma digitale per comunicare informazioni obbligatorie …. 
 Per questo motivo il Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) ha sviluppato una piattaforma elettronica www.u-label.com. 
La piattaforma è nata nel dicembre 2021, permette di creare delle schede prodotto con le informazioni in linea che soddisfa le esigenze legislative, traduce automaticamente le informazioni nelle 24 lingue ufficiali dell’UE con unico CQ-Code (U.Label) stampato sulla etichetta fisica. 
Con la scansione del QR-code il consumatore può leggere tutte le informazioni.

Etichetta nutrizionale

L’etichetta nutrizionale ha lo scopo di comunicare al consumatore il valore energetico, la quantità dei grassi (di cui acidi grassi saturi), dei carboidrati (di cui zuccheri), delle proteine e del sale, per i vini e vini aromatizzati diventerà obbligatoria dal 8 dicembre 2023.

Nel caso in cui le informazioni nutrizionali siano comunicate “con mezzo elettronico(QR code o URL) è obbligatorio inserire sull’etichetta fisica il valore energetico, espresso in “kcal” o “kj” per 100 ml. di vino o di vino aromatizzato preceduto dal simboloE” (come “Energia”).

Etichetta degli ingredienti

L’indicazione degli ingredienti e additivi alimentari, un’esigenza sollecitata da numerosi consumatori, per i vini e vini aromatizzati.

Quindi dall’8 dicembre 2023 sarà obbligatorio indicare gli ingredienti e gli allergeni (es. solfiti, ovoalbumina, ecc.) sull’etichetta fisica, mentre i coadiuvanti tecnologici (es.  bentonite, enzimi, PVPP, ecc.) non devono essere segnalati, ad eccezione di quelli che provocano allergie e intolleranze.

Le informazioni, su ingredienti e additivi, dovranno essere comunicate al consumatore o stampandole in etichetta oppure in modo virtuale (QR-Code, URL, …).  

Definizioni

Ingrediente: “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari o tutti i costituenti di un ingrediente composto, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di una derrata alimentare e ancora presente nel prodotto finale, eventualmente sotto una forma modificata; i residui non sono considerati ingredienti”. (Reg. UE 1169/2011)

Coadiuvante tecnologico: “qualunque sostanza o materiale, eccetto le apparecchiature o gli utensili, non consumato di per sé come alimento, usato intenzionalmente nel trattamento delle materie prime, negli alimenti o nei loro ingredienti, per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o l’elaborazione e che può avere come risultato la presenza non intenzionale ma inevitabile di residui o di derivati nel prodotto finale.” (Ris. OIV-OENO 567A-2016).

Additivo alimentare:  “qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine  tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente” (Direttiva del Consiglio 89/107/CEE)”.

Gli ingredienti e additivi devono comparire nell’etichetta in ordine decrescente, registrato al momento dell’utilizzo, se rappresentano più del 2% del prodotto finito, mentre quelli con meno del 2% possono essere indicati secondo un “ordine differente dopo gli altri ingredienti”.

In etichetta si riporterà la categoria funzionale (conservante, regolatore di acidità, stabilizzante, gas d’imballaggio o altre pratiche) seguito dal nome specifico di identificazione oppure dal numero CE: E+numero (es. E330 alternativo a “acido citrico”).

Nell’indicare gli additivi, in alcuni casi, il legislatore ha previsto alcune eccezioni ad esempio:

–  l’utilizzo dei termini “sciroppo zuccherino” e/o sciroppo di dosaggio” negli spumanti evitano il dettaglio di tutti i componenti, al fine di tutelare la riservatezza aziendale;

– “mosto d’uve concentrato” sostituisce “mosto d’uva concentrato” e “mosto d’uva concentrato rettificato”;

– “imbottigliato in atmosfera protettiva” oppure “l’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva” evita l’indicazione dettagliata dei gas d’imballaggio (azoto, anidride carbonica, ecc.);

– per la famiglia dei “regolatori di acidità e gli agenti stabilizzanti “il legislatore dice “fino ad un massimo tre possono essere indicati tutti i regolatori di acidità e gli agenti stabilizzanti eventualmente utilizzati a patto che, almeno uno di quelli indicati, siano stati effettivamente utilizzati”.  Flessibilità riconosciuta dal Legislatore in quanto sono sostanze che cambiano nei processi di vinificazione di anno in anno e/o da lotto a lotto.   

– il termine “solfiti” può essere utilizzato per evitare di riportare i singoli nomi dei diversi additivi che rientrano in questa famiglia.

Le ultime norme applicative, per le etichette nutrizionali e degli ingredienti, sono ancora all’esame della Commissione Europea, per integrazione e correzioni. 

Il regolamento (UE) 2022/68 classifica queste sostanze come additivi:  

Regolatori dell’acidità: acido tartarico - L (E334), acido malico - DL o L*(E296), acido lattico (E270), solfato di calcio (E516), acido citrico (E330).
Conservanti e antiossidanti: anidride solforosa (E220), bisolfito di potassio (E228), metabisolfito di potassio (E224), sorbato di potassio (E202), lisozima (E1105), acido L-ascorbico (E300), dimetildicarbonato (DMDC)* (E242).
Agenti stabilizzanti: acido citrico (E330), acido metatartarico (E353), gomma arabica (E414), mannoproteine di lieviti (-), carbossimetilcellulosa (E466), poliaspartato di potassio (E456), acido fumarico (E297).
Gas e gas d’imballaggio: argon (E938), azoto (E941), anidride carbonica (E290).
Altre pratiche: caramello*(E150 a-d).

NB: l’articolo è informativo ma non ha valenza di consulenza legale. Necessario verificare sempre le fonti normative originali. 

Fonti: Institut Francais de la Vigne et du Vin – IFV, Assoenologhi.it

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